Legge federale
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Art. 11 Servizi di revisione interna dell’Amministrazione federale centrale 29
1 I servizi di revisione interna dell’Amministrazione federale centrale sono competenti per la vigilanza finanziaria nel loro ambito. Dal profilo amministrativo sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell’Ufficio a cui sono aggregati, ma nell’adempimento dei loro compiti specialistici sono autonomi e indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all’approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di servizi di revisione interna. 2 Il Controllo federale delle finanze valuta periodicamente l’efficacia dei servizi di revisione interna e ne cura il coordinamento. Può pubblicare documentazioni tecniche a supporto delle verifiche, in particolare in relazione al metodo di lavoro e al modo di procedere. Può emanare istruzioni sulla collaborazione dei servizi di revisione interna alla verifica del conto di Stato. I servizi di revisione interna gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione e tutti i rapporti di verifica. 3 I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell’Ufficio e al Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti:
4 Se i servizi di revisione interna constatano irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria o particolari anomalie, ne informano senza indugio la direzione del Dipartimento o dell’Ufficio e il Controllo federale delle finanze. 5 Il Controllo federale delle finanze promuove la formazione e la formazione continua dei collaboratori dei servizi di revisione interna dell’Amministrazione federale centrale. 29Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385). |