Legge federale
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Art. 3 Assistenza di periti 14
Qualora l’esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze speciali o non possa essere garantita con l’effettivo ordinario di personale il Controllo federale delle finanze può valersi di periti. 14Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). |
