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Art. 79a
Centro d’informazione 1Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d’indennizzo. 2Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite. 3Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d’informazione i dati necessari. 1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU2003222; FF20024093). |