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Art. 82
Assicuratore Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d’assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all’estero per veicoli esteri. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU19933330, 1994815; FF1993I 609). |