Art. 89e
Accesso mediante procedura di richiamo
I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: - a.
- le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli;
- b.
- le autorità doganali, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell’imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli autoveicoli e per la ricerca di veicoli;
- c.
- le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie, nell’ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai provvedimenti amministrativi;
- d.
- le autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli e i servizi incaricati dell’esecuzione degli esami ufficiali dei veicoli, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione e ai tipi di veicoli;
- e.
- l’Ufficio federale di statistica, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;
- f.
- l’Ufficio federale dei trasporti, nell’ambito del rilascio di autorizzazioni a esercitare le professioni di trasportatore su strada, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione dei veicoli e ai provvedimenti amministrativi;
- g.
- l’Ufficio federale dell’energia, per l’esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli a motore;
- h.
- l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia, per quanto attiene ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76);
- i.
- le autorità straniere competenti per il rilascio di carte del conducente, per quanto attiene ai dati relativi a tali carte;
- j.
- gli organi stranieri incaricati del controllo della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, per quanto attiene allo stato delle carte del conducente.
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