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Art. 63
Assicurazione obbligatoria 1 Nessun veicolo a motore può essere messo in circolazione sulle strade pubbliche, se non è stata stipulata un’assicurazione per la responsabilità civile conforme alle disposizioni che seguono. 2 L’assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile del detentore e delle persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge, almeno in tutti gli Stati nei quali la targa svizzera vale come attestato di assicurazione.156 3 Possono essere escluse dall’assicurazione:
156Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462; FF 1995 I 29). 157Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462; FF 1995 I 29). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 23 giu. 1995 alla fine del presente testo. 158Nuovo testo giusta l’all. n. 26 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165). |