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Art. 98a260
Segnalazione di controlli della circolazione 1 È punito con la multa, chiunque:
2 Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi o dispositivi. Il Tribunale ne ordina la confisca e la distruzione. 3 È punito con la multa, chiunque:
4 Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.262 260 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). |