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Art. 102 Perquisizione e visita personale
1 L’UDSC può far perquisire o sottoporre alla visita personale una persona se:
2 La perquisizione personale dev’essere effettuata da una persona dello stesso sesso; sono ammesse eccezioni solo se la perquisizione non può essere differita. 3 La visita personale può essere eseguita soltanto da un medico. |