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Art. 105 S corta al posto e fermo
1 L’UDSC può scortare al posto a fini di controllo una persona sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni. Esso può sporgere denuncia all’autorità competente. 2 In caso di pericolo nel ritardo o di resistenza, l’UDSC può mettere in stato di fermo la persona scortata al posto secondo l’articolo 19 DPA61. 3 Esso consegna immediatamente la persona fermata all’autorità competente. |