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Art. 119 Messa in pericolo del dazio
1 È punito con la multa fino al quintuplo dell’importo del tributo doganale messo in pericolo chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali. 2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 3 Se non può essere determinato esattamente, l’importo del tributo doganale messo in pericolo è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo. |