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Art. 120 Infrazione dei divieti
1 È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
2 Sono fatte salve le disposizioni penali di altri atti normativi. 3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 4 Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta l’infrazione. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti. 5 In caso d’infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbero riscossi all’atto di un’importazione o di un’esportazione autorizzate. Se la merce dev’essere respinta oltre confine o distrutta, non è riscosso alcun tributo. |