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Art. 115a Competenza 101
1 L’UDSC esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere. 2 Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un disposto di natura non doganale, l’UDSC inoltra la domanda all’autorità competente. 3 Se l’autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l’UDSC esegue l’assistenza amministrativa con l’ausilio dell’autorità competente. 101 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |