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Art. 115c Provvedimenti ammessi 103
Ai fini della produzione di informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nell’ambito del diritto doganale o dei disposti federali di natura non doganale. 103 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |