Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili
1Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa. 2Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro. 3L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari. 4Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata. 1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). |
