Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 35 Diritto a compenso per l'utilizzazione di supporti audio o audiovisivi
1L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. 2Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete. 3I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. 4Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità. |