Legge federale
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Art. 28 Servizi d’attualità
1 Per i rendiconti sugli avvenimenti d’attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell’avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi. 2 A scopo informativo su questioni d’attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l’estratto dev’essere indicato; la fonte e l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati. BGE
131 III 480 () from 22. Juni 2005
Regeste: Urheberrecht; Zitatrecht; Urheberpersönlichkeitsrecht (Art. 11 und 25 URG). Voraussetzungen des Zitatrechts bei Sprachwerken (E. 2 und 3). Indirekter Eingriff in die Werkintegrität durch die unerlaubte Veröffentlichung eines Sprachwerkes in einer Zeitung (E. 4)? |