Legge federale
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Art. 41 Violazione del diritto di design
1 Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design:
su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.27 2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.28 27 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 28 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |