Legge federale
|
Art. 48 Trattenuta degli oggetti
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel territorio doganale svizzero o asportati dal territorio doganale svizzero, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tali oggetti.35 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari. 3 In casi motivati, l’Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo. 35 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425). |