Legge federale
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Art. 52
II. Diritto applicabile 1. Scelta del diritto applicabile a. Principio 1 I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi. 2 I coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati di origine. L’articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile. |