1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:
- a.
- sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;
- b.
- sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o
- c.
- sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell’azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.41
2 Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se:
- a.
- all’atto dell’introduzione dell’azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
- b.
- il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
- c.
- il coniuge convenuto è d’accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.
41 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).