Legge federale
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Art. 1b Misure in caso di infrazione all’obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente 11
1 L’organo di controllo può notificare all’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d:
2 L’autorità cantonale può ordinare l’interruzione dei lavori e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l’ordine di interrompere i lavori non hanno effetto sospensivo. Per il resto la procedura è retta dal diritto cantonale. 3 L’interruzione dei lavori dura:
11 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017). |