Legge federale
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Art. 7a Ispettori 28
1 I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all’articolo 360b capoversi 3–5 CO29. Per i controlli di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici. 2 Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro. 3 La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca30 o l’ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 28 Introdotto dall’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863). 30 Nuova espr. giusta il n. I 20 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). BGE
143 II 102 (2C_625/2016) from 12. Dezember 2016
Regeste: Art. 360a und 360b OR; Art. 1 und 7 EntsG; Art. 11 und 16c EntsV; Personenfreizügigkeit, flankierende Massnahmen gegen Lohndumping, Auskunftsrecht der tripartiten Kommissionen. Rechtliche Grundlagen und Zweck der so genannten flankierenden Massnahmen (E. 2.1 und 2.2); Funktion und Aufgaben der tripartiten Kommissionen, insbesondere Recht auf Auskunft und Einsichtnahme in Dokumente gemäss Art. 360b Abs. 5 OR (E. 2.3 und 2.4). Werden die Entstehungsgeschichte, die systematische Einordnung der Norm und die entsprechende Bestimmung von Art. 7 Abs. 2 EntsG miteinbezogen, führt die Auslegung von Art. 360b Abs. 5 OR zum Ergebnis, dass eine Verpflichtung der kontrollierten Unternehmen besteht, den tripartiten Kommissionen alle notwendigen Unterlagen, die für die Durchführung der Untersuchung notwendig sind, herauszugeben bzw. zuzustellen (E. 3). |
