Legge federale
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Art. 28 Abrogazione e modificazione di prescrizioni
1 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie e segnatamente:
2…79 77[CS 8 148; RU 1948 921, 1956 1349; RU 196657art. 66] 79La mod. può essere consultata alla RU 1972 536. |