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Art. 67b Riuscita
1Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.2 2Sono nulle le domande di referendum che:
3La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle. 1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). |