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Art. 76 Controprogetto diretto
1Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
2La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 3Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784). |
