Legge federale
|
Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte 45
1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell’anno delle elezioni e designa l’autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46 2 Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione. 3 I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute. 45Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). |