Legge federale
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Art. 3 Domicilio politico
1 Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l’avente diritto. I nomadi votano nel comune di attinenza.7 2 Chiunque deposita, invece dell’atto d’origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l’atto d’origine. 7Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). |