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Art. 33a
Abis. Trasmissione per via elettronica 1Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza. 2L’atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva. 3Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione. 4Il Consiglio federale disciplina:
1 Introdotto dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF2014 913). |
