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Art. 91
3. Obblighi del debitore e dei terzi 1Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:
2Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia. 3Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia. 4I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore. 5Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. 6L’ufficio d’esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |