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Art. 23 Esecuzione dell'esame
1L'esame si limita a determinare la predisposizione genetica che è determinante per il posto di lavoro. È vietato ricercare altri dati genetici. 2L'esame è preceduto e seguito dalla consulenza genetica secondo l'articolo 14. 3Al termine dell'esame, il campione deve essere distrutto. |