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Art. 16 Consumo proprio
1 I gestori di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell’energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate consumo proprio. Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19) e a quelli che beneficiano di una rimunerazione unica secondo l’articolo 25 o di un contributo agli investimenti secondo l’articolo 26 o 27. |