|
Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d’attesa
1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:
2 L’UFE stabilisce annualmente le risorse destinate ai gestori di impianti fotovoltaici che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (contingente per il fotovoltaico). Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi nel fotovoltaico da un lato e nelle altre tecnologie dall’altro. Tiene inoltre conto del carico delle reti elettriche nonché delle possibilità di stoccaggio. 3 L’UFE può inoltre stabilire le risorse a disposizione (contingenti) per la rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza, per i contributi d’investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW, nonché per i contributi d’investimento per tutti gli impianti a biomassa, se necessario al fine di evitare una sproporzione tra detti costi e quelli del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. 4 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d’attesa per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, per la rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza e per i contributi d’investimento secondo gli articoli 26 e 27. Per i progetti figuranti sulle liste d’attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d’iscrizione in tali liste. 17 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |