|
Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell’elettricità ed etichettatura
1 L’elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell’impianto. 2 Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l’elettricità per cui è versata una rimunerazione per l’immissione di elettricità di cui al capitolo 4. 3 Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a:
4 Nella contabilità dell’elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell’elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. 5 Il Consiglio federale può ammettere deroghe all’obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un’etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |