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Art. 47 Informazione e consulenza
1 La Confederazione e i Cantoni informano e consigliano l’opinione pubblica e le autorità sulle modalità per garantire un approvvigionamento energetico economico e rispettoso dell’ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nonché sull’impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. Alla Confederazione compete prevalentemente l’informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza. 2 Nell’ambito dei loro compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza. |