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Art. 52 Contributi globali
1 I contributi globali sono concessi soltanto ai Cantoni che dispongono di un programma di promozione nel settore corrispondente. I contributi globali non possono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione. 2 Nel settore dell’informazione e della consulenza (art. 47) nonché della formazione e della formazione continua (art. 48) sono sostenuti in particolare programmi volti a promuovere l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia. 3 Nel settore dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50) almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone deve essere destinato alla promozione di misure prese da privati, compreso il raccordo a reti, esistenti o nuove, di riscaldamento locale e di teleriscaldamento. Inoltre le misure prese nell’ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l’elaborazione di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segnatamente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è sproporzionata. 4 L’importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall’efficacia del programma cantonale di promozione e dall’importo del credito cantonale. I Cantoni riferiscono annualmente all’UFE. 5 Le risorse finanziarie non utilizzate nel corso dell’anno devono essere rimborsate alla Confederazione. In luogo del rimborso, l’UFE può autorizzarne il riporto a favore dell’anno successivo. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali. |