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Art. 54
1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum. 2 Si adopera affinché i sistemi applicati da Stati terzi non distorcano la concorrenza sul mercato interno dell’energia e non pregiudichino l’esercizio degli impianti di produzione svizzeri. |