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Art. 60 Esecuzione
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. 2 I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell’ambito di un’altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un’autorità federale, non è competente l’autorità cantonale bensì l’autorità federale competente secondo detta legge federale. L’autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Può trasferire all’UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative. 4 I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d’esecuzione. |