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Art. 69 Espropriazione
1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all’impiego della geotermia e degli idrocarburi, allo stoccaggio dell’energia o al recupero e alla distribuzione del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o trasferire questo diritto a terzi. 2 Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193069 sulla espropriazione. ...70 3 Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni può essere esercitato il diritto d’espropriazione previsto dalla la legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione. 70 Per. abrogato dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |