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Art. 73 Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete
1 e 2 ...81 3 Chi, tra il 1° agosto 2013 e l’entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una decisione di massima vincolante in merito alla concessione di una fideiussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d’investimento, può chiedere all’UFE, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all’aumento della garanzia. 4 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento delle spese82 supplementari), le condizioni di raccordo di cui all’articolo 7 nel tenore del 26 giugno 199883 si applicano:
5 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 4 per il ritiro di elettricità proveniente da impianti idroelettrici, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente. 81 Abrogati dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). 82 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |