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Art. 74 Disposizioni transitorie relative al Fondo per il supplemento rete, all’organo d’esecuzione e alle competenze
1 Il Fondo per il supplemento rete è istituito conformemente all’articolo 37 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile è dissolto e le risorse accumulate sono trasferite integralmente nel nuovo Fondo per il supplemento rete. 2 Nella misura in cui la presente legge ne attribuisca loro la competenza, le autorità federali iniziano a svolgere i loro compiti dall’entrata in vigore della stessa e vi sono sostenute dalla società nazionale di rete, sempre che quest’ultima fosse competente in materia in virtù del diritto anteriore. 3 L’organo d’esecuzione è istituito conformemente all’articolo 64 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. La società nazionale di rete gli trasferisce, nel settore delle garanzie d’origine, la rappresentanza in seno ai comitati corrispondenti e gli cede gratuitamente, nel settore dell’esecuzione, gli apparecchi, gli strumenti di lavoro e l’infrastruttura mobile del precedente ente d’esecuzione. Il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione con l’istituzione sono esenti da tasse ed emolumenti. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari concernenti il processo d’istituzione. Le spese connesse con tale processo sono soggette all’approvazione da parte dell’UFE. 4 L’organo d’esecuzione esercita le sue competenze (art. 63) non appena istituito. Fino a quel momento si applica il regime delle competenze secondo il diritto anteriore. 5 La ElCom giudica le controversie risultanti da procedimenti soggetti, quanto al regime delle competenze, al diritto anteriore, sempre che fosse competente in virtù di detto diritto. |