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Art. 75 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete
Per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi secondo il diritto anteriore l’obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell’importo del rimborso per misure di efficienza energetica decade per i periodi di rimborso successivi all’entrata in vigore della presente legge. |