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Art. 9 Ritrattamento 6
1 Gli elementi combustibili esausti devono essere smaltiti come scorie radioattive. Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopi di ricerca. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). |