Legge federale
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Art. 62 Comunicazione di dati personali ad autorità estere
1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se lo Stato interessato, e in particolare la sua legislazione, o l’organizzazione sopranazionale o internazionale garantiscono un’adeguata protezione della personalità della persona interessata. 2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
3 In assenza di una legislazione che assicuri un’adeguata protezione, i dati possono essere comunicati soltanto se:
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