Legge federale
|
Art. 11
1 Si devono eccettuare dall’espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza spese sproporzionate: a richiesta dell’espropriato, se non sono necessari per l’impresa dell’espropriante; a richiesta dell’espropriante, se l’espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale. 2 Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli articoli 808 e 809 del Codice civile svizzero10, ancorché il deprezzamento si verifichi senza colpa. 10RS 210 |