Legge federale
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Art. 93
1 L’espropriante può richiedere che l’acquisto di proprietà derivante dall’espropriazione sia iscritto nel registro fondiario immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell’indennità e la misurazione necessaria. 2 Il presidente della commissione di stima può, a richiesta dell’espropriante, autorizzare l’iscrizione anche prima della misurazione definitiva, sempreché questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l’adempimento delle sue prestazioni. 3 A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima ordina che l’avvenuto pagamento di un’indennità per l’espropriazione di diritti di vicinato sia menzionato nel registro fondiario.106 106 Introdotto dal n. II 5 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). |
