Legge federale
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Art. 95
1 Se, entro un congruo termine di almeno tre mesi, da fissargli dall’ufficio del registro fondiario, il proprietario espropriato o il titolare di una servitù espropriata non provi che tutti i titolari di diritti reali limitati consentono al pagamento nelle sue mani o ad una convenzione di ripartizione, l’ufficio del registro fondiario ripartisce la somma dell’indennità secondo gli articoli 96 a 100. 2 Previo avviso al Consiglio federale, i Governi cantonali possono affidare l’incarico della ripartizione, per tutto o parte del loro territorio, ad altri uffici. 3 Contro le decisioni degli uffici di ripartizione è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza competente secondo il diritto cantonale e, in ultima istanza, al Tribunale federale. 4 I Cantoni rispondono verso le persone lese, secondo l’articolo 955 del Codice civile svizzero107, dei danni cagionati dalla violazione delle norme legali. 107RS 210 |
