Legge federale
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Art. 99
1 Lo stato di ripartizione rimane depositato durante trenta giorni presso l’ufficio incaricato della ripartizione, previo avviso agli interessati, che possono esaminarlo. Entro questo termine, ogni interessato può contestare lo stato di ripartizione davanti al giudice del luogo in cui si trova il fondo espropriato. Per la procedura si applicano le norme della legislazione sull’esecuzione e sul fallimento. 2 Allorché l’azione di modificazione dello stato di ripartizione è diretta contro l’ammissione ed il collocamento d’un altro interessato, essa dev’essere intentata contro quest’ultimo. Se l’azione ha per oggetto il proprio collocamento dell’attore, essa dev’essere promossa contro tutti gl’interessati il collocamento dei quali verrebbe mutato qualora l’azione fosse ammessa o, se essa non è tale da produrre siffatto mutamento, contro il solo espropriato. 3 Il Tribunale deve informare l’ufficio di ripartizione sia dell’apertura sia dell’esito della causa. |