Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adultidel 21 dicembre 2007 (Stato 1° luglio 2009) |
Art. 2 Autorità centrali dei Cantoni
1Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti. 2Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati alle autorità centrali da tali Convenzioni, a meno che l'articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti. 3Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da questi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti. |