Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adultidel 21 dicembre 2007 (Stato 1° luglio 2009) |
Art. 3 Specialisti e istituzioni
1In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede a una rete di specialisti e istituzioni a disposizione per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine. 2Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario. |