Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adultidel 21 dicembre 2007 (Stato 1° luglio 2009) |
Art. 9 Audizione e rappresentanza del minore
1Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente. 2Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano. 3Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici. |